Art. 4.
(Formazione).

      1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali:

          a) promuove l'istituzione di corsi di formazione per maestri direttori di bande e cori presso i conservatori di musica;

          b) favorisce e incentiva, con appositi contributi, l'istituzione di corsi d'orientamento musicale popolare rivolti agli alunni della scuola dell'obbligo, compresi i portatori di handicap, avvalendosi anche di personale abilitato facente parte di bande e cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.